Art. 12.

      1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco circoscrizionale di coalizione e di ciascun elenco non collegato. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuno

 

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dei predetti elenchi aventi il medesimo contrassegno. Individua, quindi, l'elenco di coalizione o l'elenco non collegato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. Determina, altresì, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista collegata o singola, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite da ciascuna lista nei singoli collegi uninominali delle singole circoscrizioni;

          2) determina il quoziente elettorale nazionale (QEN), dato dal rapporto tra la somma delle cifre elettorali nazionali degli elenchi di cui al numero 1) e il numero totale di seggi da assegnare;

          3) determina, per ciascun elenco non collegato e per ciascun elenco di coalizione, il numero di seggi da assegnare (SA). A tal fine:

              a) divide la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco non collegato e di ciascun elenco di coalizione per il QEN; il quoziente così ottenuto rappresenta il SA di ciascun elenco;

              b) verifica se il SA massimo è superiore o eguale a 340. In caso contrario, verifica se il SA massimo è superiore o eguale a 247. In presenza di tale condizione, assegna provvisoriamente 340 seggi all'elenco di coalizione o elenco non collegato che ha ottenuto il SA massimo nell'ambito degli elenchi circoscrizionali;

              c) divide il SA dell'elenco di coalizione o elenco non collegato vincente, individuato ai sensi della lettera b), in due parti eguali di 170 seggi ciascuna: una parte da assegnare all'elenco non collegato o all'elenco di coalizione vincente; l'altra da assegnare alle corrispettive liste della coalizione, in ragione proporzionale, o alla corrispettiva singola lista nei collegi uninominali;

          4) divide poi i restanti 277 seggi in due parti: una composta da 139 seggi da assegnare proporzionalmente agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati perdenti; l'altra composta da 138 seggi da assegnare alle liste della coalizione, in

 

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ragione proporzionale, e alle singole liste nei collegi uninominali, corrispondenti agli elenchi perdenti;

          5) procede poi a ripartire proporzionalmente i 139 seggi spettanti agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati perdenti. A tal fine, divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 139. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          6) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai vari elenchi di coalizione o elenchi non collegati di cui ai numeri 3) e 5). A tale fine, divide la cifra elettorale nazionale dell'elenco di coalizione o dell'elenco non collegato vincente per 170, ottenendo così il QEN di maggioranza. Divide poi la cifra elettorale nazionale degli elenchi di coalizione o elenchi non collegati perdenti per i seggi già determinati ai sensi del numero 5), ottenendo così il QEN di minoranza. In seguito, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali dell'elenco di coalizione o elenco non collegato vincente per il QEN di maggioranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione al medesimo elenco vincente. Analogamente, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato perdente per il QEN di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione all'elenco medesimo. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi

 

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assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          7) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascun elenco di coalizione o elenco non collegato corrisponda al numero dei seggi già precedentemente determinato. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti relativi a più elenchi di coalizione o elenchi non collegati, da quello che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con gli altri elenchi di coalizione o elenchi non collegati, in ordine decrescente di seggi eccedenti; sottrae i seggi eccedenti dall'elenco di coalizione o dall'elenco non collegato nelle circoscrizioni nelle quali esso li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre gli elenchi di coalizione o gli elenchi non collegati, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali elenchi di coalizione o elenchi non collegati. Qualora nella medesima circoscrizione due o più elenchi di coalizione o elenchi non collegati abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui

 

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non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato eccedentario sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e all'elenco di coalizione o all'elenco non collegato deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          8) nell'ambito dei collegi uninominali, nel caso di liste di coalizione, determina quindi per ogni lista di ciascuna coalizione il numero totale di seggi da assegnare; a tal fine:

              a) divide per 170 la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate all'elenco circoscrizionale vincente ai sensi del numero 3); la parte intera del quoziente ottenuto rappresenta il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per collegi, di seguito denominato «QENC di maggioranza»;

              b) divide poi le cifre elettorali di ogni lista della coalizione per il QENC di maggioranza; la parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista all'interno della coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

              c) procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 138 seggi spettanti alle coalizioni di liste o alle singole liste corrispondenti agli elenchi perdenti. A tal fine, divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 138. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste e di ciascuna

 

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singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste e a ciscuna singola lista nell'ambito dei collegi. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          9) procede poi a ripartire proporzionalmente i seggi spettanti ad ogni lista di ciascuna coalizione perdente nell'ambito dei collegi uninominali circoscrizionali. A tal fine, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste perdente per il numero dei seggi rispettivamente spettanti, come determinato ai sensi del numero 8), lettera c): la parte intera del quoziente rappresenta il quoziente elettorale nazionale di minoranza per collegi, di seguito denominato «QENC di minoranza». Divide poi la cifra elettorale nazionale di ogni lista di ciascuna coalizione perdente per il rispettivo QENC di minoranza. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          10) procede quindi alla distribuzione nei collegi uninominali delle circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole. Per la coalizione di liste o per la lista singola vincente, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che hanno conquistato almeno un seggio ai sensi del numero 8) per il QENC di maggioranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione alle liste medesime. Analogamente, per ciascuna coalizione di liste o singola lista

 

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di minoranza che abbia conquistato almeno un seggio ai sensi del numero 9), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il QENC di minoranza, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati ai collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali della circoscrizione a ciascuna coalizione di liste e a ciascuna singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nei collegi uninominali della circoscrizione; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

          11) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi uninominali della circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi già precedentemente determinato. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o dalla singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti relativi a più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti dalle coalizioni di liste o singole liste nei collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali i seggi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate; conseguentemente, assegna i

 

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seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alle coalizioni di liste o alle singole liste con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento ai collegi uninominali della medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire, alle coalizioni di liste o singole liste eccedentarie sono sottratti i seggi nei collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali i seggi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle coalizioni di liste o alle singole liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi negli altri collegi uninominali delle circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          12) procede quindi all'attribuzione nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 11). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione che abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi del numero 8), data dalla somma delle cifre elettorali della lista nei singoli collegi circoscrizionali, per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

 

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          13) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi delle circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi dei numeri 8) e 9). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate; conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          14) se il SA massimo, ai sensi del numero 3), è inferiore a 247, non attribuisce alcun premio di maggioranza e procede alla ripartizione dei seggi su base strettamente proporzionale, assegnando il 50 per cento dei seggi disponibili agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che li hanno effettivamente vinti e il restante 50 per cento dei seggi alle liste collegate o alle liste singole che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in ciascun collegio uninominale;

 

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          15) se il SA massimo, ai sensi del numero 3), è superiore o eguale a 340, non attribuisce alcun premio di maggioranza e procede alla ripartizione dei seggi su base strettamente proporzionale, assegnando il 50 per cento dei seggi disponibili agli elenchi di coalizione o agli elenchi non collegati che li hanno effettivamente vinti e il restante 50 per cento dei seggi alle liste collegate o alle liste singole che hanno ottenuto la maggioranza dei voti in ciascun collegio uninominale.

      2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun elenco e a ciascuna lista.
      3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».